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La tassa annuale sui libri sociali dovuta dalle società di capitali. Esenti dal pagamento le società sportive dilettantistiche.

Devono pagare la tassa annuale sui libri sociali le società per azioni e a responsabilità limitata e quelle consortili. Escluse dal pagamento le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, affiliate ad una federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata, o ad un ente di promozione sportiva. Scadenza del pagamento: 16 marzo 2015.

Scade domani, 16 marzo 2015 il termine ultimo per il versamento della tassa annuale sui libri sociali dovuta dalle società di capitali.

Non tutte le società sono però tenute a pagare tale tassa. Tra coloro che devono pagarla figurano:

  • le società per azioni e a responsabilità limitata;
  • le società consortili a responsabilità limitata;
  • le aziende speciali e consorzi tra enti territoriali;
  • le società in liquidazione ordinaria;
  • le società sottoposte alle procedure concorsuali, se permane l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare come previsto dal Codice civile.

Escluse dall’obbligo di versamento del tributo sono invece:

  • le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • le società di capitali dichiarate fallite;
  • i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili
  • le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, affiliate ad una federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata, o ad un ente di promozione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla L. 289/2002.

E’ quest’ultima una delle forme giuridiche adottate anche dalle scuole di danza che in questo modo usufruiscono anche di questa agevolazione. L’importo da versare è infatti abbastanza cospicuo anche se dipende dal capitale sociale o dal fondo di dotazione della società alla data del 1 gennaio 2015. In particolare l’importo è pari ad euro 309,87 se il capitale sociale (o il fondo di dotazione) è uguale o inferiore ad euro 516.456,90 e ad euro 516,46 se il capitale sociale (o il fondo di dotazione) è superiore a tale limite.

Il versamento deve essere eseguito mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 (Tassa annuale vidimazione libri sociali) ed indicando, come periodo di riferimento, l’anno di imposta 2015.

L’importo può formare oggetto di compensazione con eventuali crediti, ferma restando la necessità, anche nel caso in cui il saldo risulti pari a zero, di presentazione del modello F24.

Le società di capitali costituite successivamente al 1° gennaio 2015 sono tenute a versare la tassa annuale esclusivamente, mediante bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

E’ da evidenziare che in caso di omesso versamento scattano ovviamente delle sanzioni pari al 30% dell’importo omesso ferma restando a possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso che porta la sanzione dallo 0,2% al 5% a seconda della data di regolarizzazione della propria posizione.

15/03/2015

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