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Cinque per mille: ora è forma stabile di finanziamento per i settori di rilevanza sociale tra cui associazioni e fondazioni di diritto privato e associazioni sportive dilettantistiche.

L’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha confermato l’applicabilità delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell’IRPEF anche per il 2015 trasformando il contributo del cinque per mille da beneficio provvisorio, riproposto annualmente da specifiche disposizioni normative, a una forma stabile di finanziamento di settori di rilevanza sociale tra cui enti di volontariato, fra cui rientrano anche associazioni e fondazioni di diritto privato, e le associazioni sportive dilettantistiche. Termine per l’iscrizione: 7 maggio 2015.

L’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha confermato l’applicabilità delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell’IRPEF per l’esercizio finanziario 2015 e gli esercizi successivi trasformando questa previsione da “beneficio provvisorio”, riproposto annualmente da specifiche disposizioni normative, a “finanziamento stabile” di settori di rilevanza sociale.

In considerazione della “stabilizzazione” dell’istituto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E1 del 26 Marzo 2015 ha fornito i primi chiarimenti sulla modifica normativa in commento soffermandosi, con riguardo agli enti del volontariato ed alle associazioni sportive dilettantistiche, sugli adempimenti da porre in essere ai fini dell’ammissione al contributo per l’esercizio 2015 e per quelli successivi.

La norma non ha modificato le finalità e le tipologie di soggetti beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, nonché i criteri per l’erogazione delle somme attribuite.

Fra gli enti del volontariato destinatari del cinque per mille rientrano anche le associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle ONLUS elencati all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, i requisiti richiesti per essere ammesse al beneficio sono i seguenti:

  • costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  • possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
  • affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
  • presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
  • effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Procedura di ammissione al beneficio:

La procedura per l’ammissione al beneficio e per la pubblicazione degli elenchi deve essere ripetuta annualmente con riferimento a ciascun esercizio finanziario; ciascun ente interessato all’ammissione al beneficio, pertanto, è tenuto a presentare per ogni esercizio finanziario la domanda di iscrizione e la relativa dichiarazione sostitutiva e gli elenchi saranno pubblicati con riferimento a ciascun esercizio finanziario.

Domanda di iscrizione:

La domanda di iscrizione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate – esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge – annualmente, relativamente a ciascun esercizio finanziario per il quale viene richiesta l’ammissione al beneficio. La domanda può essere presentata dalla data di apertura del canale telematico fino al termine del 7 maggio previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010. Per l’esercizio finanziario 2015 il canale telematico è stato aperto lo scorso 26 marzo 2015.

Domanda di dichiarazione sostitutiva:

Entro il 30 giugno 2015 (e, per gli esercizi successivi, entro il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario per il quale è stata presentata la domanda di iscrizione) dovrà poi essere presentata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione.

Le associazioni sportive dilettantistiche trasmettono la dichiarazione sostitutiva all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la propria sede legale.

La dichiarazione sostitutiva – che è condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille – può essere trasmessa con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata.

Modelli:

I modelli per la presentazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate al seguente link http://730precompilato.agenziaentrate.gov.it/.

Maggiori informazioni sono contenute nella circolare n. 13/E1 del 26 Marzo 2015 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata in ALLEGATO al presente articolo.

16/04/2015

Foto: immagine realizzata da Cristian Musella.

Scheda allegati

  • Agenzia delle Entrate - circolare n. 13-E1 del 26 Marzo 2015

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