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L’Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo diventa strutturale, istruzioni per il 2024

Artisti, ballerini, musicisti, lavoratori dello spettacolo possono presentare entro il 30 marzo 2024 la domanda per ricevere dall’INPS l'Indennità di discontinuità, un sostegno economico per i lavoratori autonomi, subordinati a tempo determinato o intermittenti a tempo indeterminato impiegati nel settore spettacolo. Tra i requisiti: almeno 60 giornate di contributi accreditati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo nell’anno precedente e un reddito annuo sotto i 25.000 euro.

Nell’ambito del riordino degli ammortizzatori sociali – dall’1 gennaio 2024 – è entrata a regime, dopo il periodo transitorio del 2023, l’Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, misura finalizzata a fornire uno strumento di sostegno alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro e del loro carattere strutturalmente discontinuo, introdotta con Decreto legislativo 175 del 30 novembre 2023.

Questa prestazione è destinata ai lavoratori autonomi (compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), ai lavoratori subordinati a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato del settore
dello spettacolo.

La misura è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate nell’anno civile precedente la domanda, detratte quelle coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite massimo
di capienza di 312 giornate annue complessive.

Per il 2024 la domanda deve essere presentata entro il 30 marzo 2024, esclusivamente in via telematica, utilizzando i canali a disposizione per cittadini e Patronati, sul portale web dell’INPS, tramite le previste credenziali di accesso:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

La domanda è disponibile dal 15 gennaio 2024 accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Una volta autenticati, sarà necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

Segnaliamo che l’INPS ha messo a disposizione dei lavoratori un tutorial per la presentazione della domanda di indennità disponibile cliccando QUI. Questa guida è anche pubblicata in allegato al presente articolo.

In alternativa al sito istituzionale dell’INPS, l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.

Per maggiori informazioni www.inps.it

Per maggiori dettagli è possibile consultare la circolare INPS n. 2 del 2024 cliccando QUI.

Di seguito le informazioni principali fornite dall’INPS.

Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo

Cos’é
Il servizio permette l’erogazione di un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (autonomi, lavoratori subordinati a tempo determinato e lavoratori intermittenti a tempo indeterminato).

A chi è rivolto
Artisti, musicisti, scrittori e lavoratori dello spettacolo senza limiti di età.
L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori nello Spettacolo:

  • autonomi, anche con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • subordinati a tempo determinato (che prestano attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo);
  • intermittenti a tempo indeterminato, non titolari della indennità di disponibilità.

Come funziona
DECORRENZA E DURATA
L’indennità di discontinuità (decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175) viene erogata in un’unica soluzione su domanda.
È riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altri contributi obbligatori o indennizzate ad altro titolo, per un massimo di 312 giornate all’anno.
Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi utilizzati per altra prestazione di disoccupazione.

Domanda

REQUISITI
L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;
  • essere cittadino straniero che soggiorna regolarmente nel territorio italiano;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • essere in possesso di un reddito IRPEF non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contributi accreditati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano quelle riconosciute a titolo di:
    • indennità di discontinuità;
    • indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS);
    • indennità NASpI, nel medesimo anno;
  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente da attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità;
  • non essere titolare di pensione diretta.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata entro il 30 marzo di ogni anno, con riferimento ai requisiti maturati nell’anno precedente.

COME FARE DOMANDA

È possibile presentare la domanda online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite:

  • Contact center multicanale, al numero 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure 06 164 164 da rete mobile (a pagamento secondo la tariffa applicata dai diversi gestori);
  • patronati.

Informazioni aggiornate al 15/01/2023

Scheda allegati

  • Tutorial AMMORTIZZATORI SOCIALI - Indennità di discontinuità Lavoratori dello spettacolo

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